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Mazzo 2
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Discorso, col quale si pretende assodar la massima, che non si possa proibire un Nunzio vero, cioè colla qualità di legato a latere d'esercire la giurisdizione confertagli dal Capo della Santa Chiesa in giudizj d'appellazioni etiam omisso medio. Quanto poi all'Uditore, spirato l'uffizio del Nunzio, s'accerta, potersegli inibire l'esercizio. 1701
(1701)
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