Sentenza proferta dalli Deputati dalla Comunità di Miollia, nella causa di detta Comunità, e due Particolari di detto Luogo prettendenti di poter lavorare, roncare, e far Prati ne' boschi, e Bandite esistenti nelle fini di detto luogo, come anche in quello della Deiva; Per cui fu' dichiarato non esser lecito ad alcuno di Lavorare, roncare, e far Prati in detti boschi senza il consenso di detta Comunità, e pagamento à favore della medesima della parte de' frutti ivi specificata, delli 15. Giugno 1458