L’arreté 27 vendemmiaio anno X (19 ott. 1801) istituì in Piemonte 197 «giustizie di pace». Le "Règles générales sur l’administration de la justice ... dans le Piémont" del 13 brumaio anno X (4 nov. 1801) trattano diffusamente delle "Justices de paix", organo creato per far fronte all’esigenza di una giustizia diffusa sul territorio rapida ed efficace. L’estensione territoriale e il numero degli abitanti furono i parametri per fissarne il numero, sicché ogni "arrondissement" poteva avere uno o più giudici di pace. In materia civile i giudici di pace giudicavano delle cause personali e mobiliari il cui valore non superasse i 50 o i 100 franchi; giudicavano su spostamento di confini e usurpazione di terre, su azioni perpetrate ai danni di campi, raccolti, animali, irrigazione. In materia penale le giudicature di pace svolsero fondamentali funzioni di arbitraggio e conciliazione; come tribunali di polizia giudicavano dei delitti la cui pena non doveva eccedere le tre giornate di lavoro o i tre giorni di prigione.