"Il pubblico ministero veglia sull'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche ed incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro proivvedimento del giudice nei casi stabiliti dalla legge" (art. 73 Ordinamento Giudiziario).
Presso ogni ufficio giudiziario collegiale è costituito un ufficio del pubblico ministero che viene denominato Procura generale della Repubblica presso le corti di cassazione e di appello. Queste sono presiedute dal procuratore generale cui si affiancano un avvocato generale e sostituti procuratori generali.