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Fascicolo
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PARTICOLA di Bolla del Pontefice Urbano 8°, in vigore di cui, abolita la pratica di arrogarsi i Vicerč l'autoritą di Giudice per la resa de' conti de' frutti delle vacanti, e di nominare due Economi, non men che i computisti, ed il Cursore, ai quali tutti, ed eziandio a se si assegnava, onde o veniva assorbito, o poco vi rimaneva del fondo di d.ti frutti, per essere, giusta la mente delle Bolle, convertito a beneficio delle Chiese. Lasciasi bens a d.ti Vicerč la facoltą di nominare un Economo solo idoneo, e risponsale, ma si prescrive, che Giudici della resa de' Conti sieno i rispettivi Vescovi con due Capitolari, i quali vi attendano gratis; e sia da questi eletto il Computista, come pure il Notajo 7 X.mbre 1641
(1641, dicembre 7)
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