Ordinato della Cittą di Dronero, nel quale vengono espresse le determinazioni di quel Consiglio circa un equitativo compenso propostole dal Procuratore Generale secondo l'intenzione di S. M., nel caso, che un Principe appaneggiato venisse a gioire non solo della Giurisdizione, ed esercizio d'essa, ma eziandio de' Dritti di Caccia, Pesca, e Bandi, e della Segretaria civile della sud.a Cittą 3. Marzo 1762.
Con copia della Convenzione seguita trą S. M. e la Cittą sud.ta delli 7. Xbre d.o anno