Sentenza del Magistrato di Milano, per forma della quale si dichiararono i fittavoli e i massari del Monastero di S. Colombano di Bobbio immuni, i primi dal pagamento dell'annuo dazio d'un soldo ogni lira, e gli altri dall'obbligazione di concorrere nel pagamento dello stipendio del camparo, reiette le istanze fatte in proposito dalla città di Bobbio, salvo però a questa il diritto di esigere dai medesimi il dazio per il fieno in trodotto in detta città per esser venduto. 11 dicembre 1606