Parere del Congresso sulla Rappresentanza della Congregazione Generalissima di Carità delli 12. Agosto 1770. colli due fatti in essa esposti, e gli altri due ivi accennati, ad effetto di stabilire non solo per essi, ma per altre simili occorrenze una regola fissa, o con applicare agli Ospizj, e Congregazioni di Carità i lasciti fatti a favore dei Poveri, ancorchè i Disponenti avessero nominati particolari Esecutori delle loro disposizioni, ovvero con lasciarsene a questi l'Amministrazione 28. Aprile 1771