Il regolamento 15 settembre 1854 così ne elencava le competenze: contratti, diritti di insinuazione e depositi degli appaltatori; ipoteche; tenuta del registro del contenzioso; registro dei pareri dell’avvocato patrimoniale e del procuratore generale e dei voti in materie amministrative o contenziose emessi dal Consiglio di Stato; esame e liquidazione dei conti arretrati.