Decreto del Procurator Reale D. Onofrio Fabrą, in virtł di cui si manda, che per le robe di transito transito transportate nella Dogana Reale di Oristano da Algheri, o da qualsivoglia altra parte del Regno per conto de' Mercanti tanto in essa Cittą abitanti, che forastieri, e di qualunque altra Persona si debba esiggere denari tredici per ogni Lira 3. Giugno 1608