Sentimento anonimo sul diritto, che può spettare ad un Sovrano a riguardo del passaggio de' bastimenti forastieri, e trasporto delle merci, massime in tempo di guerra
Progetto per lo stabilimento di una Società sotto la denominazuione di Banco Reale di Nizza, onde avere con questo mezzo il fondo necessario per eseguire la costruzione già progettata fin dagli anni 1596. e 1608. di un naviglio da Cuneo a Torino per l'agevolamento del commercio. Assieme ad un altro progetto per la creaz.e di un banco ad oggetto di animare il commercio di Nizza
Copia del contratto stipulato in Amsterdam dal Marchese di Cordon,Ministro di S.M. in Olanda, col fabbricante di vascelli Ary Staats per la costruzione di una fregata per Regio servizio della portata di 32. pezzi di cannone 6. marzo 1770.
Con diverse Memorie relative, e note delle somme pagatesi dipendentemente al detto contratto; ed una lettera del Conte Bogino al Conte di Scarnafiggi, Ministro di S.M. a Londra circa le qualità richieste per l'Uffiziale di marina Inglese, che si addimandava per il Regio servizio
Scritture, lettere, e memorie riguardanti il patron Biaggio Caffiero Napolitano, che erasi rifugiato a Nizza, implorando il benefizio di quel porto franco, non ostanti le istanze della Corte di Napoli, mandarsi al Consolato di detta Città di far assicurare la di lui persona, e procedere al sequestro del pinco, con cui era approdato a quel Porto 1770. e 1771
Scritture, lettere, e Memorie riguardanti l'arresto di Matteo Attanasio Napolitano, stato quindi ditenuto nelle carceri d'Oneglia, ove erasi rifugiato sulla speranza di gioire ivi del benefizio del Porto franco, del quale, a nome della Corte di Napoli, venne domandata la consegna dall'Incaricato d'affari di Spagna presso questa Corte, a motivo, che pretendevasi il medesimo contabile di varie somme esportate da Napoli, ed appropriatesi 1771
Parere del Congresso sulla dimanda fatta dall'Ambasciatore di Francia per l'arresto, e successiva rimessione alle galere di Marsiglia di due forzati, che si erano dalle medesime evasi, e rifugiati, che si erano dalle medesime evasi, e rifugiati a Nizza, in cui si conchiude, che, sebbene non sia ulteriormente in osservanza la convenzione seguita nel 1723. ivi per copia annessa, perchè seguita per anni quattro solamente tra preposti subalterni delle rispettive galere, e non tra Corte, e Corte; tuttavia potesse S.M. non altrimenti aderire alla remissione suddetta, se non coll'intelligenza, che ciò sia unicamente per far scontare a detti forzati quella pena, di cui sono servi, ma non giammai per far subire ai medesimi alcuna nuova pena, ne' per la fuga, ne' per qualunque eccesso, che in occasione della medesima si fosse da medesimi commesso 4. aprile 1773.
Con diverse Memorie relative al suddetto parere
Rappresentanza del Magistrato del Consolato di Nizza sul dubbio eccitatosi all'occasione, che il patrone Andrea Olivari Genovese rifugiatosi colla nave ne' luoghi del Porto franco, e vendutone ivi il carico, ne aveva implorato i privilegj; cioè se un navigante, qual prende danari a cambio marittimo, e si sottomette di pagare la somma colli pattuiti interessi in un convenuto luogo, e tempo dopo il di lui ritorno, possa rimirarsi come reo di cosa a lui confidata, o almeno annoverarsi fra li falliti dolosi, in caso, che, approdando a quel porto di Villa franca, e vendendovi il carico, manchi alla di lui promessa, e conseguentemente se sia escluso dal beneficio del porto franco 25. aprile 1776.
Col parere della Giunta delli 23. maggio successivo; copia di sentenza emanata dal Consolato li 16. maggio 1771. in affare identico; e conclusioni dell'Ufficio del Procuratore generale di commercio delli 12. febbrajo 1776