Testo
RAPPRESENTANZA del Consolato per aver le Regie determinazioni a riguardo della professione d'Orefici, ed Argentieri, che si esercita da alcuni Ebrei, fondendo con ciò gli ori, ed argenti, e riducendogli in lingotti per estraergli senza pagamenti de' dritti in danno del Pubblico, e degli Argentieri, ed Orefici approvati, a' quali, oltre alla Regia Zecca, resta solo permessa detta fondita. 6 marzo 1749.
Con un parere del Mastro di detta Zecca Pitoè delli 8 d.o