Fascicolo 10
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Scritture riguardanti il modo, con cui nello Stato di Milano si è proceduto contro alcune persone Ecclesiastiche inquisite di prodizione, ribellione, ed intelligenza coi nemici; e le delegazioni di S. S.tà ammesse in d.o Stato in capi di Giudici Ecclesiastici per devenire coll'assistenza de' Laici alla formazione dei processi contro tali delinquenti. Con un parere del Dottor Caroelli di Milano circa le pene, colle quali sogliono punirsi gl'Ecclesiastici per detti delitti, ed i diversi usi de' Paesi a tal rig.do. Ed altro parere venuto pur di Milano, in cui sovra gl'indizj risultanti contro un Ecclesiastico inquisito di simil delitto a riguardo del nostro Stato si conchiude, che il Giudice secolare sia il competente per la formazione del processo contro il medesimo come reo di lesa Maestà, e ciò tanto per disposizione di ragione, che per pratica comune, e locale, e particolare del Piemonte; e quanto alla condanna, essere d'arbitrio del Sovrano il presentare il processo al Giudice Eccles.co (...) - |