Milano Immunità e giurisdizione ed altre materie ecclesiastiche in genere
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Fascicolo 1
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Raccolta fatta dal Barone Porta Custode degli Archivj di Como d'ordine di Filippo IV. Re di Spagna Duca di Milano de' decreti emanati dai rispettivi Duchi di Milano, ed altre scritture riguardanti I°. La cura, e protezione de' benefizj, luoghi pii, ed altri Corpi Ecclesiastici. 2°. L'autorità, ed amministrazione dell'Economato Regio sovra li frutti de' Vescovadi, Abbazie, Canonicati, ed altri benefizj esistenti nel detto Ducato. 3°. L'elezione degli Economi de' beni Eccles.ci vacanti. 4°. La contribuzione degli Ecclesiastici negl'imposti ne' casi d'urgenza, e necessità dello Stato in tempo di guerra, e fortificazioni. 1382. in 1498 - |
Fascicolo 2
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Indulto concesso dal Papa Leon X. a favore di Francesco I. Re di Francia come Duca di Milano, con cui stabilisce, che li Sudditi dello Stato di Milano non possano esser evocati fuori d'esso Stato nelle cause civili, Ecclesiastiche, e criminali. 15. giugno 1518 - |
Fascicolo 3
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Ristretto d'informazione delle competenze tra le giuridizioni Ecclesiastica, e Secolare dello Stato di Milano. I°. Per il posto da tenersi dal Governatore nel Duomo. 2°. Per la proibizione fatta da quell'Arcivescovo agli Ecclesiastici di seminare i risi. 3°. Per la carcerazione di Laici praticata dagli Ecclesiastici per cause civili. 4°. Perchè nelle Curie Ecclesiastiche si agitavano tutte le cause civili, nelle quali gli Ecclesiastici avevano qualche interesse. Ed altre usurpazioni fatte dagli Ecclesiastici della giuridizione meramente laicale. 1595. in 1598 - |
Fascicolo 4
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Editto del Governatore di Milano Contestabile Velasco, con cui d'ordine del Re di Spagna sospende, quello, che da lui s'era fatto pubblicare sul regolamento della giuridizione Ecclesiastica, e Secolare, ad effetto, che intanto si potesse trattar amichevolmente per una concordia fra le due giuridizioni. primo di marzo 1600 - |
Fascicolo 5
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Concordia tra 'l Foro Arcivescovile di Milano, ed il Foro Secolare in materia giuridizionale: coll'approvazione di S.M. Cattolica, e del Papa Paolo V., e rispettivi manifesti su tal fatto pubblicati. 1615 - |
Fascicolo 6
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Convenzione tra il Foro Archiepiscopale, ed il Foro Secolare di Milano sovra le differenze, e controversie insorte per causa della consuetudine di convenire i Laici al Foro Ecclesiastico. 17. 8.bre 1617 - |
Fascicolo 7
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Lettere del Vicario Generale della Curia Vescovile di Pavia sede vacante d'interdetto in tutta la Diocesi di detto Vescovato pendente la dimora nella detta Diocesi del Marchese di Leganes Governatore di Milano, a motivo, che avessero questo fatto intimare al detto Vicario Gen.le di dover partire dal detto Stato di Milano nel termine di sei ore. 7. maggio 1638 - |
Fascicolo 8
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Relazione dell'Avvocato Fiscal Generale di Milano Araciel degli usi, e stili dello Stato di Milano nelle seguenti materie Ecclesiastiche. I°. Ne' casi di manifesta eresia, e sortilegj, che abbiano certamente mistura di qualità ereticale, ed altri, che non sapiunt manifestam haresim. 2°. De' furti sacrileghi di calici, e pissidi, ed altri vasi, e suppellettili sacre commessi in luogo sacro. 3°. De' delitti, che patiscono sospetto di contenere qualità ereticale. 4°. De' processi in materia di fede. 5°. Della compartizione del braccio secolare agl'Inquisitori ne' casi ivi espressi. 6°. Della presentazione all'Economato Regio, ed al placet delle provvisioni da' benefizj, che escono dalle Curie de' Vescovi, o loro Vicarj Generali tanto collativi, quanto di Patronato - |
Fascicolo 9
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Risposta del D.re Spongati Milanese a 5. quesiti riguardanti lo stile praticato ne' Tribunali laici dello Stato di Milano a riguardo degl'Eccl.ci, l'imm.tà Reale., R.o placet nelle mat.e benefiziarie, ed Econ.to R.o. Con altra anonima - |
Fascicolo 10
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Scritture riguardanti il modo, con cui nello Stato di Milano si è proceduto contro alcune persone Ecclesiastiche inquisite di prodizione, ribellione, ed intelligenza coi nemici; e le delegazioni di S. S.tà ammesse in d.o Stato in capi di Giudici Ecclesiastici per devenire coll'assistenza de' Laici alla formazione dei processi contro tali delinquenti. Con un parere del Dottor Caroelli di Milano circa le pene, colle quali sogliono punirsi gl'Ecclesiastici per detti delitti, ed i diversi usi de' Paesi a tal rig.do. Ed altro parere venuto pur di Milano, in cui sovra gl'indizj risultanti contro un Ecclesiastico inquisito di simil delitto a riguardo del nostro Stato si conchiude, che il Giudice secolare sia il competente per la formazione del processo contro il medesimo come reo di lesa Maestà, e ciò tanto per disposizione di ragione, che per pratica comune, e locale, e particolare del Piemonte; e quanto alla condanna, essere d'arbitrio del Sovrano il presentare il processo al Giudice Eccles.co (...) - |
Fascicolo 11
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Atti vertiti nanti il Senato di Milano tra Antonio Vianello, ed il Prevosto Bernardino Paglia; istando il primo, che non venisse accordato il Regio exequatur ad un breve ottenuto dal Prevosto Paglia d'appellazione dalla sentenza contro di lui proferta dalla Curia Vescovile di Pavia portante la restituzione di certa somma; con addurre per la negativa del placet, che si trattava di causa esecutiva non appellabile; e non doveva esso Vianello venir obbligato di far delle parti in Roma per la rivocazione della commissione compresa nel breve, meno vedersi esposto alle tre successive sentenze nella stessa causa. in maggio 1704 Voto del Fisco conchiudente, che trattandosi d'Ecclesiastico reo convenuto avanti il suo Giudice, e che si era indi appellato al Superiore Ecclesiastico, non si poteva negare l'exequatur al breve di commissione, per essere in partibus, e non avocante le parti fuori Stato. 30. maggio 1704. (...) - |
Fascicolo 12
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Lettera del Cardinale Paolucci Segretario di Stato di S.S. alli Cardinali Morigia, ed Archinto, il primo Vescovo di Pavia, e questo Arcivescovo di Milano, sovra l'editto, e decreto Cesareo promulgati in Milano, e suo Stato li 20., e 21. marzo, cotanto ingiuriosi alla Santa Sede, e lesivi dell'immunità Ecclesiastica. 28. aprile 1708 - |
Fascicolo 13
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Quesiti trasmessi in Milano in seguito alle pretensioni del Vescovo d'Alessandria. I°. Se un Vescovo possa senza permesso della Podestà laica esaminare dei testimonj laici in fatti misti tanto nel civile, quanto nel criminale. 3°. Proibire che gli stampatori portino al Governo i suoi ordini prima di stamparli, e per tal effetto farli stampare in Paesi esteri. 4°. Impedire, che i rescritti provenienti da Roma sieno presentanti al Regio exequatur. Colle risposte d'un Senatore Milanese. 1717 Parere dell'Avvocato Generale Zoppi, in cui sovra le istanze del detto Monsignore si dice poter il medesimo esaminare i testimoni volontari presentati dalle parti, non poterli però a tal effetto precettare, senzachè da lui, od almeno dalla parte istante, ne sia ottenuto il permesso dal Giudice laico e doversi impedire la comparizione nel Tribunale Ecclesiastico dei testimoni si volontari, che precettati, quando si tratta di causa civile, o criminale spettante al foro secolare, o mista, in cui questo abbia prevenuto(...) - |
Fascicolo 14
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Rappresentanze dei Regj Ducali benefiziati della Collegiata di S. Gioanni Battista di Monza a S.M.C., affinchè il Vicario Generale di Milano s'astenesse dal voler conoscere, e giudicare delle loro vertenze con i Canonici di detta Collegiata, e Deputati alla fabbrica di detta Chiesa per riguardo d'alcuni effetti di Regia fondazione delle loro Cappellanie, ed obblighi annessi alle medesime; per essere detta cognizione pregiudiziale al Regio Padronato, ed interessi di S.M. Voti del Fisco comprovanti, che i Supplicanti possessori di benefizj d'antico Regio Economato, e fondazione dovevano come tutti gli altri luoghi sotto l'immediata Regia protezione essere immediatamente soggetti alla Santa Sede, ed al Sovrano, non già all'Ordinario. E varie provvisioni del Governo, e del Senato per impedire, che il suddetto Vicario Generale s'ingerisse ulteriomente in detta causa; indi per la rivocazione della sentenza dal medesimo proferta. 1720. e 1721 - |
Fascicolo 15
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Ristretto d'atti, e parere del Presidente Lascaris riguardanti la lite tra il prete Buffa Prevosto di Trisobio attore, e Gioanni Battista Scovazzo, e Pietro Antonio Rossi convenuti, per il fatto d'un passaggio; e la pretensione del medesimo Prevosto di non voler citato comparire per detta causa avanti altro Giudice laico, a cui si erano i suddetti appellati. 1726 - |
Fascicolo 16
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Voti del Fisco di Milano conchiudenti non doversi dare il Regio exequatur al rescritto Pontificio ottenuto dai Monaci della Basilica di S.Ambrogio, in data delli 10. luglio 1729. di delegazione alla Curia Romana delle loro vertenze coi canonici Imperiali di detta Basilica per riguardo alle suppellettili, ed apparati di detta Chiesa, e delle differenze tra esse parti insorte all'occasione della festa di S. Bernardo, e d'ogni altra, che fosse per occorrere in avvenire; per essere detta provvisione contraria all'indulto Leonino, quale stabilisce, che le cause non debbano in qualunque istanza essere avocati fuori dallo Stato di Milano. Con le alleganze di detti Canonici per non venir obbligati a litigar fuori dallo Stato. Ed ordinanza del Senato di sospensione dell'exequatur alla suddetta provvisione Apostolica - |