Il servizio della giustizia, ristabilito nel 1814 quale era prima del 1798, fu nuovamente regolamentato il 27 agosto 1822. Il Regio Editto penale militare stabiliva le competenze dell’Uditore generale di guerra, degli uditori di guerra divisionali e reggimentali e dei tribunali giudicanti: Consigli di guerra divisionali, reggimentali, subitanei e misti.
L’Uditorato generale di guerra, come già precedentemente, fungeva da corte suprema che regolava le competenze, statuiva sulle accuse, applicava i decreti di amnistia ed aveva competenza sulle patenti di grazia. L’Uditore generale di guerra, che ne era a capo, provvedeva altresì alle contravvenzioni alle leggi sul reclutamento, in particolare alla renitenza; ad esso spettava inoltre la direzione superiore di tutti gli Uditorati divisionali. Era assistito da tre vice uditori generali, uno dei quali faceva le veci di Uditore divisionale di Torino. In ogni divisione militare era presente un Uditore divisionale.