Trattato di pace seguito trà d.o Duca Lud.co e Francesco Sforza Duca di Milano per mezzo de' loro rispettivi deputati, in cui si è confermato quello già trà essi seguito li 27 X.mbre 1450 alla riserva di que' Capi à quali si è col presente derogato, ed hanno convenuto.
1°. Che frà essi, loro adherenti, e Collegati debba essere buona pace perpetua.
2°. Che dovessero farsi reciproca quittanza de' danni hinc inde causatisi, e che non dovessero più offendersi l'un l'altro.
3°. Ch'j loro Sudditi, Vassalli, adherenti, e raccomandati potessero liberamente, e sicuramente commerciare ne' rispettivi Stati.
4°. Che non dovessero permettere il passaggio di Truppe ancorche estere da' uno Stato all'altro.
5°. Che tutte le Città, Terre, e Luoghi situati oltre li termini, e Confini posti tra Novara, e Vercelli dovessero intieram.e spettare al d.o Duca di Milano, alla riserva di Cassinelle, e Recetto (...)