Risoluzioni prese ne' congressi tenutisi li 21. luglio 1711. per il fatto del trafiggio di Vercelli di ridurre il debito del trafiggio, e personale universalmente a tutte le terre del distretto concorrenti a ragione di L. 15. per soldo d'estimo in tempo di pace, e L. 18. in tempo di guerra, compresa ogni sorte di carichi, restando fermo l'allibramento, e regola circa l'estimo, e forma di collettare sin qui praticata. 21. luglio 1711