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Sei in Strumenti di ricerca: Sezione Corte  -> Materie ecclesiastiche per categorie [Inventario n. 79.2] -> Categoria 17. Usi dei Paesi Forestieri -> Milano inquisizione
Informazioni di Dettaglio [ apri / chiudi ]
Unità di conservazione associate

Denominazione
Milano inquisizione
Descrizione
-
Estremi
(1603 - 1749)
Numero
-
Testo
Milano cioè inquisizione
Classificazione
-


Sede Ordina per n. inventario
    Fascicolo 1
Relazione della condotta, che si è tenuta dal Senato di Milano per sostegno della Regia giurisdizione ne' casi di furto, sacrilegj, ed altri simili delitti, ne' quali v'era contrasto di giurisdizione fra l'Inquisitore, ed altra Cura Ecclesiastica coll'istesso Senato per la formazione de' processi. Con in fine la relazione di quel, che si pratica rispetto all'ammessione de' forastieri a godere de' benefizj di quello Stato. 1603. in 1693
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    Fascicolo 2
Ordine del Senato di Milano al Pretore di Novara per la consegna d'un reo ditenuto nelle carceri Regie all'Inquisitore, mediante la promessa di questo di restituirlo, finita la causa in materia di fede. 13. 9.mbre 1663
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    Fascicolo 3
Scritture riguardanti l'impegno dell'Inquisitore di Novara, il qual pretendeva, che dal Pretore di detta Città gli venisse rimesso Gioanni Trevirio ditenuto per furto d'una pisside, e che tal delitto fosse di privativa cognizione del Sant'Officio; e procedimenti irregolari del medesimo, che, ottenuta di poi col pretesto di nuovo delitto in materia di fede commesso nelle carceri la rimessione di quel reo, negò di restituirlo, fece delle parti in Roma, ed ottenne decreto della Congregazione dell'Inquisizione annullativo di tutti i procedimenti de' Tribunali laici in detta causa. Con i rimedj Economici contro il detto Inquisitore; come meglio il tutto dal seguente indice di d.e scritture. fol.1. Lettera dell'Inquisitore di Novara al Governat.e di detta Città, affinchè gli facesse da quel Pretore rimettere Gioanni Trevirio ditenuto per aver rubato in Vercelli una pisside, e quella portata a vendere in Novara, con indizj d'aver anche disperse le particole in essa contenute. 14. 9.mbre 1673. (...)
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    Fascicolo 4
Lettere del Senato di Milano al Capitano di giustizia sul modo di ricevere la consegna, che si fa al braccio secolare d'un reo per l'esecuzione della sentenza contro di esso proferta dal Tribunale dell'Inquisizione. 15. ap.le 1720. Col successivo decreto del Senato a tal riguardo. 18. d.o
  4
    Fascicolo 5
Due memorie, una del Senatore Conte Caroelli, e l'altra del Padre Castellani Domenicano in risposta ai quesiti fattigli sulla competenza di giurisdizione in materia d'incantesimi, sortilegj, furti sacrileghi, ed eresie circa la pratica, che si tiene negli Stati di Milano
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    Fascicolo 6
Editto generale del Sant'Officio di Pavia per la denunzia a detto Tribunale dei Delinquenti in materia di cognizione del medesimo; con alcuni ordini particolari per le stampe, ed introduzione de' libri, pubblicato in qualche terra della Lumellina. primo di maggio 1728. Con rappresentanza dell'Avvocato Generale al Senato, affinchè tal editto fosse dichiarato nullo, ed abusivo, come pubblicato senza la dovuta presentazione al Senato. E rescritto del Senato dichiarante nulla, ed abusiva la detta pubblicazione; con aver mandato al Prefetto di prendere informazioni contro chi aveva avuto mano alla medesima, e cominato alcune pene a chi fosse per ubbidire al sovra menzionato editto. 13. luglio 1728
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    Fascicolo 7
Risultato di congresso contenente la maniera, con cui il Senato senza eccitare l'Inquisitore di Pavia a deputarsi un Vicario in questi Stati, poteva dichiarar nulla, ed insussistenti gli atti dal medesimo Inquisitore fatti in Trumello territorio di S. M. in occasione di furto d'una pisside. 22. maggio 1728. Con i tre capi di nullità dei medesimi atti proven.te. I°. Perchè detto delitto era di sola cognizione del Senato, che aveva di più pervenuto. 2°. Perchè detto Inquisitore non s'era fatto conoscere dal Senato. 3°. Perchè quantunque riconosciuto, non poteva venire ad esercitar giuridizione in questi Stati, per essere Tribunal forestiere
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    Fascicolo 8
Decreto del Governo, con lettera del Consiglio Supremo di Milano, per cui viene ordinato al Senato d'informare sulla pratica osservata nell'accettare li nuovi Inquisitori, prescrivendo intanto, che in avvenire si debbano pria esaminare la qualità del Soggetto, come degli altri Benefiziati. 26. agosto 1739
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    Fascicolo 9
Memoria delle notizie da ricercarsi in Milano sugli usi dell'Inquisizione in quello Stato. 1749
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