Testo
CONVENZIONE seguita trą li due Podestą, e rispettivi eletti delle Communitą D'Ormea, e della Pieve, in cui hanno convenuto.
1.o Che si osservino le Sentenze frą le medeme proferte.
2.o Che ogni Anno li Particolari D'Ormea abbino evaquato le Viozene alla mettą d'aprile, eccettuati li Terrieri, ne quali vi possono stare secondo il Consuetto.
3.o Che li detti D'Ormea, quali si ritrovassero in dette Viozene fuori del detto tempo dovessero consegnarsi per nome, e cognome al Gastaldo della Pieve, o Sia alli Campari, con dargli pegno.
4.o Che li Gastaldo, e Campari siano tenuti invigilare per li danni, che si darebbero in dette Viozene.
5.o Che sij solo facultativo alle dette Communitą di pascolare in dette Viozene nelli tempi ivi prefissi.
6.o Che le Litti, quali potessero insorgere per dette Viozene dovessero terminarsi da Francesco Spinola, e Matteo de' Marchesi di Ceva delli 8. Mag.o 1429