×


Sei in Strumenti di ricerca:  Sezione Corte  | Materie ecclesiastiche per categorie [Inventario n. 79.1] | Categoria 6. Regio exequatur | Mazzo 1 | Fascicolo 19
Mazzo 1
-
Sentimento del Presidente De Gubernatis, e dell'Avvocato Gen.le Riccardi concludenti, che non solo possa il Sovrano con giusti fondamenti esiggere, e comandare, che ne suoi stati non s'eseguisca, meno si pubblichi alcun Rescritto, lettere, o provisioni, tanto di Giustizia, che di grazia di qualunque Principe, o Autoritą Straniera, senza che prima siansi esibite, viste, e licenziate da quello, o quelli de' suoi Magistrati, o Ministri, a quali vorrą Egli appoggiarne la Commissione, ma che anzi questo, come Regalia, ed attributo proprio de sovrani praticata in molte dominazioni si debba per buona regola di Governo lodare, e praticare in ogni Dominio, e Regno. 23. giugno 1708
(1708, luglio 23)
-
Vai al dettaglio del record per la scheda completa

Close