Testo
Sentimento del Presidente De Gubernatis, e dell'Avvocato Gen.le Riccardi concludenti, che non solo possa il Sovrano con giusti fondamenti esiggere, e comandare, che ne suoi stati non s'eseguisca, meno si pubblichi alcun Rescritto, lettere, o provisioni, tanto di Giustizia, che di grazia di qualunque Principe, o Autorità Straniera, senza che prima siansi esibite, viste, e licenziate da quello, o quelli de' suoi Magistrati, o Ministri, a quali vorrà Egli appoggiarne la Commissione, ma che anzi questo, come Regalia, ed attributo proprio de sovrani praticata in molte dominazioni si debba per buona regola di Governo lodare, e praticare in ogni Dominio, e Regno. 23. giugno 1708