Materie ecclesiastiche

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Materie ecclesiastiche - Carte


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Materie ecclesiastiche per categorie -> Categoria 17. Uso dei pareri forestieri
Mazzo 8. Inv.
Milano Giurisdizione regia sui luoghi piii, immunità reale e sussidi
Fascicolo 1 Ordine del Senato di Milano sulle istanze dei Confratelli di S. Michele fuori di Porta nuova, affinchè questi, come Laici, non fossero dagli Ecclesiastici impediti d'eleggersi gli Uffiziali, e potessero fare le loro solite congreghe nella Chiesa, o sia Oratorio pubblico. 11. luglio 1597 -
Fascicolo 2 Ordine del Senato di Milano per obbligare gli Ecclesiastici della Diocesi d'Alessandria al pagamento de' carichi per i beni de' loro patrimonj, conforme al decreto de' 22. agosto 1597. di quel Senato. 3. di settembre 1601 -
Fascicolo 3 Ordine del Magistrato ordinario di Milano, chiamato ordine generale, per la scossa de' carichi reali, e locali, con cui si permette agl'Esattori d'obbligare qualsivoglia debitore al pagamento d'essi carichi, per causa de' quali si trova tassato, e descritto. Per copia stampata informe -
Fascicolo 4 Lettere Reali circa la giurisdizione Ecclesiastica, e suoi limiti in riguardo alle Confraternite, e Luoghi pii dello Stato di Milano. 30. 8.bre 1610 -
Fascicolo 5 Ordinato del Consiglio di Pavia per far contribuire tutti li capi di casa, niuno eccettuato, alle spese per causa della peste. 4. maggio 1630. Altro ordinato delli 10. giugno per ringraziare quel Vescovo dell'offerta fatta di dar l'abitazione, e gli alimenti a que' Sacerdoti destinati per assistere gli appestati -
Fascicolo 6 Consulto del Dottore Arrigoni sovra l'obbligo degli Ecclesiastici di concorrere alle spese per la difesa necessaria dello Stato di Milano venendo assalito da' nemici, non bastando le facoltà de' Laici: al quale restano unite varie scritture raccolte dal Bar.e Porta sulla stessa materia -
Fascicolo 7 Due scritti in jure, uno dell'Avvocato Belcredi in prima istanza, e l'altro dell'Avvocato De Magistris in grado d'appellazione nella causa della Città di Pavia, e li Padri Barnabiti di S. Paolo per riguardo al pagam.to de' carichi per i beni, che in Campo Pavese hanno ricevuti in paga dagli eredi della Contessa Lucrezia Beccaria. Con la sentenza del Senato di Milano dei 5. X.mbre 1644., per cui, confermandosi quella, che fu proferta in prima istanza, vengono i suddetti Padri condannati al pagamento anzidetto. 1644 -
Fascicolo 8 Sentenza del Senato di Milano in dichiarazione d'altra antecedentemente sentenza contenente varj capitoli circa la forma d'eleggere gli Uffiziali, e Deputati del Capitolo, o sia Luogo pio di Legnano, e ciò in dipend.a delle differenze insorte tra il Prevosto di detto Luogo, ed i suddetti Deputati. 22. maggio 1672 -
Fascicolo 9 Lettere del Senato di Milano al Pretore d'Alessandria, affinchè, stante la negligenza dei debitori del Monte di Carità del Luogo del Bosco in pagare i moggj di formento dovutigli, si facesse dar nota di quelli, e li compellisse al pagamento. 31. agosto 1672 -
Fascicolo 10 Ordine del Senato di Milano alle Confraternire Laiche, e loro amministratori, di non dare senza dispensa d'esso Magistrato alcun contratto con chi è esente dalla Regia giurisdizione; con commissione ai Giusdicenti di prendere i Conti dell'amministrazione de' redditi delle dette Confraternite, e fare, che a riguardo di questi sieno adempite le volontà de' Testatori. 22. aprile 1673 -
Fascicolo 11 Lettere del Senato di Milano al Pretore di Broni, perchè si facesse rendere i conti dagli amministratori della Confraternita de' Santi Silvestro, e Rocco di quel Luogo, e ne informasse il Magistrato. 31. marzo 1674 -
Fascicolo 12 Lettere del Senato di Milano al Vescovo, ed al Podestà di Cremona, affinchè dalle Confraternite, e Luoghi pii di quella Diocesi si rendessero i conti al Superiore Ecclesiastico, salva ragione alla Podestà Laica di prendere anche, bisognando, i detti conti; escludendosi però dalla giurisdizione dell'Ordinario Ecclesiastico que' Luoghi, che sono sotto l'immediata Regia protezione. 9. agosto 1674 -
Fascicolo 13 Voto consultivo degli Avvocati Fiscali dello Stato di Milano sopra l'obbligo de' Massari degl'Ecclesiastici di concorrere ai carichi per la parte loro colonica in seguito a supplica de' Sindaci Generali di detto Stato, e Regie lettere ivi descritte. 7. marzo 1679. Con certificato del Regio Cancelliere Parona di q.to s.a. E supplica de' Deputati della Comunità di S.ta Cristina Principato di Pavia pell'esecuzione contro gl'affittavoli de' beni Benefiziati di Sant'Ambroggio -
Fascicolo 14 Vendita fatta dal Magistrato ordinario dello Stato di Milano a favore d'Ambroggio Molinaro a nome della persona, che dichiarerà, d'alcuni beni del Territorio di Piovera Oltre Po Principato di Pavia di pertiche 243.8. proprj d'alcuni Ecclesiastici, per difetto di pagamento de' carichi, per il prezzo di L. 8516.13.4. Imperiali da pagarsi alla Comunità di d.o Luogo di Piovera. p.mo. 8.bre 1682 -
Fascicolo 15 Voto del Fisco, con ordine del Senato di Milano circa la facoltà concessa a' Vescovi per la visita delle Confraternite, e Luoghi pii Laici, nelle cose però spettanti al culto Divino, all'esecuzione de' legati pii, ed altre simili disposizioni; con che le rese de' conti seguano nelle stesse Confraternite, e non possano altrove asportarsi i libri; riservata alla Podestà Laica la facoltà di farsi pur rendere i conti, e dare le provvidenze necessarie. 29. ag.to, e 20. 7.bre 1687 -
Fascicolo 16 Lettere del Senato di Milano, per le quali viene il Senatore Ibanez incaricato di notificare all'Arcivescovo, che faccia la visita de' Luoghi pii Laicali a tenore del Concilio di Trento, con che ciò non pregiudichi la natura di detti Luoghi, e ne rimangano soggetti alla Regia Giurisdizione tanto le persone, quanto i beni; informando altresì detto Arcivescovo, che non faccia asportare dai detti Luoghi i libri originali riguardanti i legati pii, e simili disposizioni, ma solo possa prenderne copia. 15. di settembre 1688 -
Fascicolo 17 Voto del Fisco riguardante tre alleganze a favore della Confraternita della Misericordia, cioè se la medesima dovesse essere esente dalla visita. 23. febbrajo 1689. 1. Perchè essendo fondata dalla Comunità, il fondatore poteva dirsi vivente. 2. Perchè era laicale. 3. Per essere sotto l'immediata Regia protezione -
Fascicolo 18 Ordine del Magistrato ordinario di Milano per l'esecuzione d'una sentenza ottenuta dalla Comunità di Chiaravalle nello Stato di Milano contro gli Affittavoli della Commenda, e Monistero di detto Luogo per obbligarli al concorso de' carichi militari in sollievo della Comunità per la parte colonica. 2. X.mbre 1689 -
Fascicolo 19 Lettera della Congregazione dell'Immunità al Vescovo di Alessandria, perchè conferisca col Clero sulla necessità del sussidio dimandato dallo Stato di Milano. 2. giugno 1693 Col parere di detto Vescovo su tal fatto, e suggerimento di sostituire la decima triennale al sussidio dimandato, come sovra. 11. luglio di detto anno 1693 -
Fascicolo 20 Memoriale presentato al Papa Innocenzo XII. dal Conte Stampa a nome dello Stato di Milano per ottenere un sussidio dagli Ecclesiastici durante la necessità della guerra; con allegazione d'essere stata tale grazia conceduta negli anni avanti agli Stati di Modena, Padova, e Mantova. Col decreto di detto Papa, per forma di cui vien concesso allo Stato di Milano un soccorso pendente un anno sovra li beni Ecclesiastici, attese le angustie sovra espresse. del primo giorno di settembre 1693 -
Fascicolo 21 Lettere del Senato di Milano al Pretore di Tortona, per le quali con l'occasione delle differenze tra l'Arciprete di Ripa Nazano, ed i luoghi pii di detta Comunità insorte per l'amministrazione, e visite di quei Luoghi, si mandano eleggere dai Reggenti di quel Comune gli Amministratori del Monte di Pietà, e dell'Ospedale, e rendersi da essi i conti secondo il solito: che le scritture originali, e libri di detti luoghi pii non possano estrarsi, come si era praticato dal suddetto Arciprete; dovendo questo intervenire alla resa de' conti del Monte di Pietà, come chiunque altro del Popolo, e degli altri Luoghi, secondo il prescritto dal Concilio, senza poterli ritardare per la sua assenza; dovendosi pure ammonire per aver pubblicati manifesti contro alcuni amministratori, cosa pregiudiziale alla Regia giurisdizione, e non conforme ai Canoni, ed al Concilio. 7. giugno 1696 -
Fascicolo 22 Sottomessione dei Padri della Compagnia di Gesù di continuar a pagare i soliti carichi per la pezza di terra detta la Gambina nelle fini di Cremona, territorio di Castelnuovo del Zappa da' medesimi acquistata nel 1670. 31. luglio 1696 -
Fascicolo 23 Voto fiscale riguardante la visita del Monte di Pietà della Città di Novara pretesa farsi da quel Vescovo. 9. agosto 1698. Primo. Vi si adducono i fondamenti di non considerar detto Monte per Luogo Ecclesiastico, come pretendeva il Vesc.o. Secondo. Si dice, potersi concedere al Vescovo, che ne faccia la visita, prescindendo dalla qualità Ecclesiastica, o Laicale del Luogo, con che solo s'ingerisca in ciò, che riguarda il Culto Divino, la salute delle anime, e l'adempimento de' legati pii, e simili disposizioni. Terzo. Che nella resa de' conti si contenti il Vescovo d'intervenirvi unitamente a quelli a ciò chiamati dal fondatore, come in simili casi dispone il Concilio di Trento. 4°. Che non bastino per istabilire un legittimo possesso contro i dritti della Regalia le tre visite, che il Vescovo allega essersi fatte dai suoi Antecessori. Altro voto fiscale, in cui a riguardo dell'ospedale di Carità di Novara si conchiude come sovra. 9 d'agosto 1698 Lettere del Senato di Milano (...) -
Fascicolo 24 Lettera del Presidente De Leschèraine a S.A.R., con tre memorie sovra l'immunità de' beni Ecclesiastici nello Stato di Milano, e ciò, che si osserva a riguardo de' medesimi, secondo la loro qualità di antichi, od acquistati posteriormente al 1541: e circa le questioni eccitate per la colonica dei primi, cautele prescritte negli acquisti, che si fanno dalle persone Ecclesiastiche. 24. giugno 1701 -
Fascicolo 25 Memoria d'un Dottor Milanese sovra ciò, che si pratica nello Stato di Milano nell'esigere i carichi per i beni posseduti dagli Ecclesiastici, e distinzione della loro qualità di antichi, o d'acquistati dopo il 1541; e circa alcune provvidenze dei Magistrati riguardanti l'esazione della colonica per i suddetti beni antichi -
Fascicolo 26 Relazione della regola, che si tiene nello Stato di Milano verso gli Ecclesiastici rispetto al pagamento de' tributi, e gabelle -
Fascicolo 27 Ricavo di diverse memorie riguardanti gli usi degli Stati di Milano, Venezia, Modena, Spagna, Francia, Savoja, Toscana, Roma, Napoli, Mantova, Mirandola e Sicilia nel far concorrere gli Ecclesiastici al pagamento de' tributi, e delle gabelle -
Fascicolo 28 Lettera dell'Avvocato Caroelli di Milano all'Avvocato Ponte circa la maniera, con cui si esigono dagli Ecclesiastici i carichi per i loro beni acquistati dopo il nuovo estimo generale; e circa l'esenzione proposta avanti il Magistrato ordinario dalla Religione di Malta per la cascina di S. Gioanni in Baraggia nel Contado di Novara, e dai Canonici Lateranensi per i beni di Bornago nel detto Contado: ed in ordine alla riduzione d'alcuni beni posseduti immuni, sotto pretesto di qualità Ecclesiastica. 9. 7.mbre 1702 -
Fascicolo 29 Informazione a S.M. sovra la causa pendente avanti il Senato di Torino tra la Comunità di Predosa Contado d'Alessandria, e li Padri Barnabiti di Milano per la da questi pretesa immunità d'alcuni beni siti nel territorio di quella Comunità loro pervenuti nel 1598. per donazione, e testamento dal Conte Aureliano Beccaria, e per l'addietro collettati -
Fascicolo 30 Sentenza del Magistrato ordinario di Milano, per cui i Padri del Convento di Santa Croce, e Tutti li Santi del Bosco Alessandrino vengono obbligati al pagamento de' carichi per i beni censiti, che possedono nel territorio del detto Bosco, e Frugarolo. 31. marzo 1703 -
Fascicolo 31 Articolo di lettera del Conte Landriani a S.A.R., colla quale accenna, che nello Stato di Milano s'osserva lo stesso modo nell'esazione de' carichi per i beni nuovam.te dagli Ecclesiastici acquistati, che per quelli de' Laici. 25. giugno 1703 -
Fascicolo 32 Dichiarazione del Sindaco Generale dello Stato di Milano Pionni circa l'obbligazione degl'Ecclesiastici di quello Stato di pagare li carichi secondo il censimento portato dagli statuti, costituzioni generali, ed ordini Reali. 28. giugno 1703 -
Fascicolo 33 Supplica delle Monache del Regio Monasterio della Pusterla di Pavia per la continuazione dell'immunità de' beni loro situati in Perzano della Lumellina, e la reintegrazione, ed immunità parimente d'altri nel territorio di Dorno. 20. gennajo 1708. Fede del Ragionato di Pavia Trovamala sovra l'identità, ed immunità dell'accennate pezze. 18. d.o genn.o. Con una compilazione delle carte giustificanti l'addimandato privilegio, cioè de' diplomi del Re Cattolico Carlo II., del Re Berengario, dello stesso, ed Adalberto, dell'Imperator Ottone III., dell'Imperator Enrico III., dell'Imp. Federico I., di diversi Duchi di Milano, e Sommi Pontefici -
Fascicolo 34 Breve di Clemente XI., col quale accorda all'Imperatore Giuseppe, ed al Re Cattolico Carlo III. un sussidio sui beni Ecclesiastici dello Stato di Milano per difenderlo dai nemici, che lo insidiavano. 18. aprile 1711 -
Fascicolo 35 Manifesto del Cardinale Archinto Arcivescovo di Milano, e Delegato Apostolico, per cui manda agli Ecclesiastici di fare un'esatta consegna de' loro beni, e redditi per una tassa del sussidio accordato da Clemente XI. per la difesa di quello Stato. 13. giugno, e 9. 8.bre 1711. Con un'istruzione, ed ordini di detto Cardinale alli Succollettori di detto sussidio. 17. detto ottobre 1711 -
Fascicolo 36 Manifesto del Cardinale Odescalchi Delegato Apostolico per l'esecuzione d'un breve di Clemente XI. in data delli 19. giugno 1717., col quale vien accordato agl'Imp.re Carlo VI. un sussidio di 30./m scudi Romani da pagarsi per anni cinque in avvenire per la guerra contro i Turchi. 26. marzo 1718 -
Fascicolo 37 Ordine del Governo al Senato di Milano per fare seguir le visite de' luoghi pii laicali, e i rendimenti de' conti dagli amministratori d'essi, chiedendo però prima d'esser informato di quanto fu praticato a riguardo dell'Ospedale Maggiore di detta Città, e degli altri luoghi pii dello Stato. 8. X.mbre 1722. Voto del Fisco relativamente a quanto sovra, in cui, premessi i tentativi degli Ecclesiastici per sottrarre i Luoghi pii laicali dalla giurisdizione Regia, ed i rimedj, coi quali il Senato vi è andato al riparo, s'accenna, non essersi mai dalla podestà laica fatta alcuna visita al suddetto Ospedale Maggiore, bensì dall'Arcivescovo, previo però il Regio assenso. Viene indi ad esaminarsi, se detto Ospedale possa dai Regj Magistrati essere visitato in ciò, che ne riguarda il regolamento, e buona amministrazione de' redditi, e si conchiude affermativamente. I°. Perchè fondato dai Duchi, epperciò assolutamente sottoposto alla Regia giurisdizione. 2° Perchè diretto da secolari. (...) -
Fascicolo 38 Relazione del Presidente Cotti al Marchese d'Ormea della lite de' Padri Carmelitani Scalzi di Pavia contro il Prete Baretta di Milano per l'esecuzione d'una sent.za dai medesimi rapportata dal Dottor Curione Delegato Apostolico dei 5. aprile 1721., per cui venivano loro aggiudicati certi beni siti nel territorio di Sommo nella Lumellina, e dal suddetto Prete pretesi dipendenti da un Benefizio eretto nella Parrochiale di quel Luogo del quale egli era provvisto. Motivi, per cui detta causa dovesse rimettersi al Senato, e difficoltà di dar esecuzione a tale sentenza; la prima perchè i forestieri, ancorchè Ecclesiastici, non possono ivi acquistare stabili senza dispensa, ed opportuna sottomessione; la seconda perchè detti Padri, come veri mendicanti, sono incapaci di possedere beni. Colle conclusioni, e decreto Senatorio riguardanti quanto sovra. 19., e 20. aprile. 1725 -
Fascicolo 39 Riflessi delli Presidenti Nicolis, e Cotti sovra l'editto del Vescovo di Pavia dei 13. aprile 1725. riguardante l'esecuzione dei legati, e disposizioni pie: con i rimedj praticabili in tal circostanza per conservar la Regia giurisdizione lesa per tal editto, il quale contiene 1. Precetto a tutt'i Parrochi, Capi di Chiese, Confessori di Monache, ed Amministratori di luoghi pii di trasmettere alla Curia la nota de' legati, e disposizioni pie. 2. Precetto a tutti i Notaj, ed eredi loro di dar nota dei legati, e disposizioni pie risultanti dagl'istromenti. 3°. Obbligo ai debitori di simili lascite, anche occulte, di soddisfarvi: sotto pena agli Ecclesiastici di scudi 25. d'oro, ed ai laici della scomunica lata sententia. E che la pubblicazione abbia l'istessa forza, come se fosse personalmente intimato. Detti riflessi sono de' 3. 8.bre 1725 -
Fascicolo 40 Otto fedi originali di Sindaci, Notaj, e Segretarj di Milano, Alessandria, e Lumellina; con sei copie delle medesime, quattro delle quali autentiche, da cui consta, che tutti li beni passati ne' luoghi pii, e persone Ecclesiastiche dopo l'osservanza delle nuove Costituzioni di Carlo V. Imperat.e, sono sempre stati collettati come gli altri beni. 1726 -
Fascicolo 41 Concordato tra la Santa Sede, e l'Imperatrice Regina d'Ungheria per lo Stato di Milano per riguardo all'Immunità Reale. Per copia semplice. 1757 -