Testo
REGIE PATENTI con le quali S.M. autorizza per la Divisione di Nizza: 1°) i Castellani, i Sindaci o Vice-Sindaci delle Comunità in cui non risiede il Giudice od il suo Luogotenente, a ricevere gli atti di asseverazione prescritti dall'articolo 79 del Regolamento approvato con le Regie Patenti del 15 ottobre 1822; 2°) i Castellani a procedere nel caso previsto dall'articolo 85 dello stesso Regolamento alle ivi menzionate informazioni; 3°) i Sindaci o Vice-Sindaci a ricevere le denuncie e notizie ed a procedere agli atti, giusta quanto le presenti prescrivono. (1 fasc. a stampa di pp. 8) 21 ottobre 1823