Memoria spiegativa sul diritto d'ubena; ed un'altra riguardante gli originarj del Contado di Nizza, colla quale si dimostra, che i medesimi sono considerati in francia come stranieri, e per conseguenza soggetti alla legge d'ubena, e viceversa; eccettuate la Città, e Luoghi di Nizza, Villafranca, e S.t Ospizio, dove i forestieri ne sono stati dichiarati esenti coll'articolo 5 dell'Editto del porto franco de' 26 marzo 1625