Permissione di Monsignor Nunzio di Torino agli'Ordinarj, Vicarj, ed Uffiziali soggetti alla sua Nunziatura, di procedere alla visita di qualsivoglia Chiesa, e Casa Religiosa, e trovandosi granaglie ivi ritirate a danno del Pubblico, riceverne la consegna, o farle descrivere, ed indi farle estrarre per sovvenire agli occorrenti bisogni. 28. aprile 1678