Parere dell'Avvocato Generale Commendatore Graneri, non dover essere lecita la questuazione, se non se agl'effettivi Religiosi di qualche ordine mendicante, e non già alle Confraternite, Compagnie, e Società, salvo, che le medesime avessero ottenuto da S.M., o da' suoi Magistrati in di lei nome la permissione di poter questuare. 4. 8.bre 1774