Pene, criminali e crimini nel secolo dei Lumi

Raccolta di sentenze criminali settecentesche del Senato di Piemonte, organo di ultima istanza del sistema giudiziario sabaudo di antico regime
Le sentenze offrono uno spaccato della vita di tutti i giorni nel XVIII secolo e offrono interessanti spunti di riflessione e di confronto con l’attualità

Il progetto, prendendo lo spunto da un problema sociale molto avvertito ai nostri giorni, intende proiettare la medesima problematica nel passato per verificarne esistenza, consistenza e metodi di soluzione.Linea guida del percorso sarà il problema della “sicurezza”, sentito oggi come prioritario, a tal punto da indurre la convinzione di vivere in un’epoca particolarmente difficile sotto questo aspetto.

L’idea di questo tema nasce da alcuni rapidi sondaggi a carattere informale, avvenuti nel corso di visite didattiche in merito alle problematiche maggiormente avvertite dagli studenti.

Il Senato di Piemonte

Il Senato fu istituito ufficialmente dal duca di Savoia Emanuele Filiberto nel 1559; esso affonda le sue radici in età medievale: nella contea di Savoia, diventata nel 1416 ducato, esisteva un “Consiglio residente a Torino” dotato di competenza in grado di appello per il territorio piemontese. Questo significa che chi veniva condannato da un tribunale del ducato poteva chiedere al Consiglio di riesaminare il suo caso: il Consiglio poteva confermare la sentenza precedente, oppure modificarla in meglio o in peggio. Parallelo al Consiglio residente a Torino esisteva un Consiglio residente a Chambéry (capoluogo della Savoia e capitale medievale del ducato) che aveva gli stessi compiti.

Il Senato di Piemonte aveva la sua sede a Torino, dal 1562 capitale del ducato di Savoia, e come compito principale aveva quello di decidere le cause in appello. Le sue sentenze erano per lo più inappellabili, non esisteva cioè un tribunale superiore a cui si potesse fare ricorso: solo una decisione del duca, dotato di potere assoluto, poteva di solito modificare una sentenza del Senato.

Secondo le Regie Costituzioni settecentesche il Senato era considerato all’interno del Regno di Sardegna come il giudice preminente, dotato del potere di emanare in appello sentenze definitive. Il Senato di Piemonte era composto da due gruppi distinti, o “classi”, di 7 senatori ciascuno: una per le sentenze criminali, cioè penali, l’altra per quelle civili; a partire dal 1775, a causa delle molte sentenze da trattare, la classe civile venne sdoppiata, mentre quella criminale fu portata a 10 senatori.

Dopo l’epoca napoleonica, durante la quale venne soppresso, il Senato di Piemonte fu ripristinato nelle sue funzioni dalla Restaurazione. Nel 1848 re Carlo Alberto, emanando lo Statuto Albertino, chiamò col nome di Senato una delle due Camere dotate di potere legislativo (incaricate cioè di proporre e discutere le leggi) da lui create. La funzione legislativa venne poi ereditata dal Senato del Regno d’Italia e da quello, attuale, della Repubblica Italiana.

Obiettivi didattici

-Sviluppare lo spirito critico per costruire abilità di lettura, interpretazione e decodificazione;
-stimolare negli alunni processi individuali e creativi;
-acquisire l’uso della fonte come tramite “problematico” con il passato;
-incentrare l’attenzione degli alunni sui documenti: aspetto fisico e struttura logica, valenza giuridica e importanza storica;
-confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto al presente;
-elaborare in forma di racconto-orale e scritto-gli argomenti studiati;
-utilizzare conoscenze, selezionate e schedate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non;
-fornire spunti per lettura e approfondimenti della Costituzione italiana;
-stimolare collegamenti tra diverse aree disciplinari (storia, educazione civica, italiano, educazione alla legalità….).

CREDITS

Il percorso è stato elaborato dalla Sezione didattica dell’Archivio di Stato di Torino: Rosanna Ferrarotti, Edoardo Garis
I materiali sono messi gratuitamente a disposizione di insegnanti e studenti, per scopi didattici non lucrativi e possono essere utilizzati anche in forma diversa da quella originaria, citando la fonte e il tipo di intervento modificativo.

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