Testo
Breve del Papa Gregorio XIII. per cui a spiegazione di quelli di Giuglio II. e Leone X. delli 8. Maggio 1506., e 18. Maggio 1515. portanti che gl'Inquisitori de' Stati del Duca di Savoja non potessero procedere a cattura di Rej eziandio d'Eresia, o proferir sentenza senza l'intervento dell'Ordinario, dichiara, che sotto questo Vocabolo si debba intendere il Vescovo, o inferior Prelato del luogo, ove si deve formare il processo, e restringere il privilegio di modo che anco senza quell'intervento si possa procedere da detti Inquisitori in cause d'Eresia. 15. giugno 1580