Alla morte di un beneficiato, la Camera Apostolica subentrava nel possesso di qualunque cosa fosse stata dal medesimo posseduta, salvo il diritto degli eredi di far valere le loro ragioni in quelle cose che il defunto possedeva prima di godere del beneficio. Tale diritto venne talora ceduto dai Pontefici ai Duchi di Savoia in relazione ai Benefici siti nei loro Stati. La categoria comprende pertanto gli atti riguardanti tali questioni e le contese relative.
Estremi cronologici
(1560 -1815)
Estensioni cronologiche
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Consistenza
2 bb. Delle due buste una non risulta inventariata